Per i dipendenti pubblici il contributo annuale di iscrizione all’Ordine e’ a carico della PA

Con la circolare n. 0001874 del 22/04/2015 il nostro Consiglio Nazionale ci informa che con sentenza della Cassazione n. 7776 del 16.4.2015 è stato ritenuto che l’Amministrazione deve rimborsare al proprio dipendente il contributo di iscrizione annuale all’Albo.

Vengono dunque smentite le precedenti interpretazioni rese dalla giurisprudenza della Corte dei Conti e viene confermato un precedente favorevole al riguardo, il parere del Consiglio di Stato del 15 marzo 2011 nell’affare n. 678/2010, ove si afferma che quando sussista il vincolo di esclusività, l’iscrizione all’Albo è funzionale allo svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente, e la relativa tassa deve gravare sull’Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività.

La sentenza riguarda espressamente la professione forense, ma i principi giuridici contenuti nella sentenza appaiono estensibili anche alla professione di architetto.

Dalla sentenza difatti emerge il generale principio che se l’esercizio della professione è svolto nell’interesse esclusivo dell’Ente datore di lavoro, il pagamento della tassa di iscrizione all’Albo del dipendente ivi iscritto è a carico dell’Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di attività che deve gravare sull’Ente stesso, e se tale pagamento viene anticipato dal dipendente deve essere rimborsato dall’Ente medesimo.

A tal fine, verrà inviata da parte del CNAPPC apposita circolare alle P.A.

Scarica Documento: 1874_15 all.to 1 – Sentenza della Cassazione

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