Linee Guida Formazione Continua

Al fine di dirimere i numerosi dubbi dei colleghi, in merito alla formazione continua obbligatoria, pubblichiamo le linee guida redatte dall’apposito gruppo di lavoro, istituito presso il nostro Consiglio Nazionale, redatte sulla scorta dei numerosi quesiti avanzati dagli Ordini provinciali ed approvate dallo stesso Consiglio Nazionale nella seduta del 22 Gennaio 2014.

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LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER LAGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO
(Testo aggiornato con delibera C.N.A.P.P.C. in data 22 gennaio 2014)

Premesse

Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse del committente e della collettività e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

1. Attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo

1.1 La formazione professionale si realizza, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012 e dell’art. 5 del Regolamento

per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, mediante le attività formative, anche se

svolte all’estero, tra quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto, categorie tematiche maggiormente specificate

al successivo punto 3 ed allegati. Le attività possono articolarsi con:

a) la partecipazione ai corsi di formazione, anche tramite formazione a distanza online;

b) la partecipazione a master, dottorati, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze,

workshop e attività di aggiornamento e corsi abilitanti;

c) altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini

Territoriali.

2. Definizioni

Ai fini del Regolamento e delle presenti linee guida si definisce:

a) corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo

per «corso» si intende un evento formativo della durata minima di 8 ore, in aula o in collegamento

diretto audio/video a distanza (aula virtuale), su temi specifici di cui al successivo punto 3, articolato

in uno o più moduli (ossia in parti ciascuna in sé conclusa, con propri obiettivi formativi specifici),

finalizzati al raggiungimento di un obiettivo comune, con eventuale verifica finale;

b) corso mediante piattaforma e-learning

l’elearning

è una metodologia di insegnamento che coinvolge sia il prodotto che il processo formativo.

Per prodotto formativo si intende ogni tipologia di materiale o contenuto messo a disposizione

in formato digitale; per processo formativo si intende invece la gestione dell’intero iter

didattico che coinvolge gli aspetti: erogazione, fruizione, interazione e valutazione. Il CNAPPC

mette a disposizione degli Ordini la piattaforma «Moodle» per la formazione a distanza, cioè un

pacchetto software per erogare e gestire corsi di formazione online;

c) evento formativo

momento di aggiornamento professionale, tecnico, culturale e ordinamentale;

d) master universitario di I e II livello e corsi convenzionati con istituti universitari di aggiornamento

e perfezionamento

corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione successivo al conseguimento della laurea

triennale e/o della laurea magistrale, alla conclusione del quale è rilasciato il master universitario

di primo e di secondo livello;

e) dottorato di Ricerca

percorso triennale che permette di acquisire il titolo di dottore di ricerca (phd) con competenze

necessarie ad esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di

alta qualificazione.

f) seminario, convegno, conferenza, workshop, tavola rotonda et similia

eventi di studio, anche in connessione audio/video a distanza, articolati in una o più relazioni

strutturate nei contenuti in base al tema trattato;

g) autorizzazione degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini Territoriali

provvedimento con cui il C.N.A.P.P.C., previo parere favorevole vincolante del Ministro vigilante,

autorizza un soggetto pubblico o privato a proporre e realizzare interventi di formazione di cui

all’art. 7 del D.P.R. 137/2012;

h) evento formativo autorizzato

qualsiasi tipo di evento riconosciuto con provvedimento del C.N.A.P.P.C. per il quale sono stati

definiti i crediti formativi in conformità al Regolamento e alle presenti linee guida;

i) credito formativo professionale (cfp)

unità di misura attestante l’aggiornamento professionale svolto in conformità al Regolamento e

alle presenti linee guida;

l) soggetto proponente

soggetto che propone l’evento formativo;

m) altre attività

attività, eventi, con riconosciuto valore formativo, non rientranti tra quelle di cui ai punti precedenti;

quali, a titolo esemplificativo e non esauriente, relazioni e/o docenze in convegni, seminari,

validati ai sensi del Regolamento e delle presenti linee guida.

n) requisiti minimi dei corsi di aggiornamento (DPR 137/2012 art.7 c.3b)

requisiti di qualità, uniformi su tutto il territorio nazionale, che devono possedere i progetti formativi

dei corsi al fine di poter essere riconosciuti con provvedimento per l’attribuzione dei crediti

formativi in relazione ai contenuti, alla durata, alla qualifica dei docenti e all’attività

gestionale/organizzativa in conformità al successivo punto 6.1.

3. Aree oggetto dell’attività formativa

Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all’attività professionale dell’architetto,

pianificatore, paesaggista e conservatore nel rispetto delle rispettive competenze con particolare riferimento

a:

1. architettura, paesaggio, design, tecnologia;

2. gestione della professione;

3. norme professionali e deontologiche;

4. sostenibilità;

5. storia, restauro e conservazione;

6. strumenti, conoscenza e comunicazione;

7. urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio.

4. Credito formativo professionale

Ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del Regolamento, l’unità di misura base dell’attività di aggiornamento

e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale, pari ad un’ora di formazione, se

non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle presenti disposizioni attuative.

Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti.

Per coloro i quali si iscrivono all’Ordine nel secondo o terzo anno l’onere dell’acquisizione dei cfp va

ridotto proporzionalmente.

L’iscritto ha l’obbligo di acquisire nel triennio 90 cfp (60 cfp nel triennio 2014÷2016), con un minimo

di 20 cfp annuali (15 cfp nel triennio 2014÷2016), di cui almeno 4 cfp per ogni anno derivanti da

attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi

professionali.

È ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso rispetto a quanto stabilito al comma precedente

da un triennio al successivo, nel limite massimo di complessivi 10 crediti.

Per i neoiscritti l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di prima iscrizione

all’Ordine, con facoltà dell’interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati

nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’albo e l’inizio dell’obbligo formativo.

5. Criteri per l’attribuzione ed il riconoscimento dei crediti formativi

Nella Tabella allegata sono riportati, per maggior chiarezza, i crediti attribuibili a ciascuna delle attività

di seguito indicate.

5.1 Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale (punto 2 lettere a, b)

Per tutti i corsi di formazione accreditati ai sensi dell’art. 8 del Regolamento viene attribuito un credito

formativo per ogni ora di corso, con il limite massimo nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore

(15 ore nel triennio 2014÷2016), di n° 20 crediti (n° 15 crediti nel triennio 2014÷2016), per la partecipazione

ad ogni singolo corso.

Per la frequenza ai corsi di gestione tecnica dell’emergenza di durata non inferiore a 60 ore, di cui al

protocollo di intesa sottoscritto dal C.N.A.P.P.C. e dal Dipartimento della Protezione Civile in data 12

maggio 2010, il tetto massimo dei crediti attribuibili ad un corso (15 crediti per il triennio 2014÷2016),

è incrementato del 50%.

Pertanto, i crediti attribuibili per la frequenza a ciascun corso sono di numero pari a: (15×1,5) = 22,5

(per arrotondamento n° 22 cfp).

Ai fini del riconoscimento della validità del corso, la frequenza non dovrà essere inferiore all’80% di

quella complessiva prevista, comunque con riduzione dei crediti maturati in misura proporzionale.

Fanno eccezione i corsi in cui l’80% della durata complessiva sia pari o superiore a 20 ore (15 ore nel

triennio 2014÷2016), nel qual caso, vengono attribuiti 20 crediti (n° 15 nel triennio 2014÷2016).

È comunque ammesso recuperare le ore mancanti, iscrivendosi successivamente ad analogo corso.

5.2 Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop et similia

(punto 2 lettera e)

La partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi relativamente ai quali gli Ordini

territoriali potranno suggerire il riconoscimento di crediti formativi all’interno del range compreso tra

un minimo di due e un massimo di sei sulla base dei seguenti profili:

a) la tipologia (seminario, convegno, giornate di studio e tavole rotonde, conferenze, workshop et

similia);

b) la durata dell’evento;

c) le materie oggetto di trattazione e il tema specifico, avendo riguardo alla loro relazione con argomenti

di specifico interesse inerenti alla formazione e all’aggiornamento professionale di cui al

precedente punto 3;

d) le modalità di trattazione degli argomenti, attribuendo preminenza a quelle di rilevanza culturale

e di taglio pratico, operativo rispetto a quelle a contenuto meramente teorico e valutando con

maggiore favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione

di quesiti specifici ai relatori con dibattito e quesiti;

e) il numero e la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia, alla

loro esperienza e al loro prestigio, alla pubblicazione di scritti in materie tecnicoprofessionali;

f) il materiale distribuito (pubblicazioni, esempi, relazioni scritte, ecc.) avendo riguardo alla sua

pertinenza rispetto agli obiettivi e al programma dell’evento, alla accuratezza, aggiornamento,

completezza e chiarezza di presentazione del materiale medesimo.

In particolare, alle attività di cui al presente punto 5.2 spettano:

— n. 6 crediti formativi, se, oltre alla durata di almeno 6 ore, in due distinti moduli (mattina/pomeriggio)

sia garantita per ogni mezza giornata che:

1) il numero dei relatori non sia inferiore a due;

2) sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti;

3) sia distribuito il testo scritto delle relazioni tenute;

— n. 4 crediti formativi professionali, se, oltre alla durata di almeno 4 ore, sia garantito che:

4) il numero dei relatori non sia inferiore a due;

5) sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti;

6) sia distribuito il testo scritto delle relazioni tenute;

— n. 3 crediti formativi professionali se, oltre alla durata di almeno quattro ore, siano garantiti

almeno due dei tre profili sopra indicati;

— n. 2 crediti formativi se, oltre alla durata di almeno tre ore, sia garantito almeno uno dei tre

profili sopra indicati.

Ove straordinariamente si palesassero occasioni di vera eccezionalità nella organizzazione di eventi formativi

da parte degli ordini provinciali, legati, a titolo esemplificativo, al prestigio dei relatori ed all’argomento

trattato, gli stessi potranno proporre valutazioni e riconoscimenti particolari nella attribuzione

dei crediti, che verranno discrezionalmente valutati dal C.N.A.P.P.C..

5.3 Master universitario di primo e secondo livello, dottorato di ricerca, laurea specialistica

conseguita da iscritti junior e seconda laurea in materie affini

Considerato che l’ammissione è riservata ad un numero ristretto di partecipanti e che la durata è variabile

da uno a tre anni, il conseguimento del titolo di master universitario o di dottore di ricerca, comporta

l’acquisizione, di n° 20 crediti formativi per ogni anno di corso (n° 15 cfp nel triennio 2014÷2016),

come pure l’ottenimento di una seconda laurea in materie affini o la laurea specialistica da parte di

iscritti junior.

5.3bis

Corsi abilitanti

Corsi di 120 ore: n° 20 cfp (n° 15 cfp nel triennio 2014÷2016)

Corsi di 40 ore: n° 10 cfp (n° 1 cfp per ogni modulo di 4 ore)

5.4

— partecipazione attiva di iscritti all’Ordine a gruppi di lavoro, Commissioni di studio del C.N.A.P.P.C. e degli

Ordini territoriali, fatta eccezione, per gli Organi eletti, di quelle conseguenti al proprio ruolo istituzionale

(sedute di Consiglio, Commissione parcelle, Consiglio di disciplina, Conferenze degli Ordini, Delegazione

regionale et similia): per la partecipazione effettiva e documentata viene riconosciuto 1 cfp per ogni

singola seduta con il limite massimo di n° 5 cfp annuali, salvo quanto stabilito al punto 5.7;

— partecipazione attiva degli iscritti all’Ordine in qualità di docenti non retribuiti ad eventi formativi promossi

dall’Ordine: per la partecipazione documentata viene riconosciuto 1 cfp per docenza con il limite

massimo di 5 cfp annuali: la reiterazione della medesima docenza non dà diritto ad ulteriori cfp;

— attività di responsabilità e coordinamento di eventi formativi: viene riconosciuto 1 cfp per ogni singolo

evento formativo con il limite massimo di 5 cfp annuali, fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 5.7;

— attività di volontariato di protezione civile: n° 2 cfp per ogni giorno di attività, con il limite massimo

di n° 10 cfp annuali, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5.7.

5.5 Attività specifiche aventi valenza formativa validabili a posteriori da parte dell’Ordine

territoriale

Fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5.7 sono attributi i seguenti crediti:

— visite documentate a mostre di architettura: n° 1 cfp per singola mostra con il limite massimo di 5

cfp annuali;

— monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnicoprofessionale,

pubblicazione di progetti derivanti

da attività professionale e/o concorsuale su riviste a diffusione nazionale/internazionale e pubblicazioni

ufficiali degli Ordini territoriali (1 cfp per ogni articolo, monografia o pubblicazione, con

il limite massimo di 5 cfp annuali);

— viaggi di studio organizzati / promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o da Fondazioni

di Ordini territoriali: n° 1 cfp per ogni comprovato giorno di visita con il limite massimo di 5 cfp

annuali.

5.6 Dipendenti pubblici

Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l’aggiornamento

e sviluppo professionale continuo e dalle presenti linee guida, in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012,

gli iscritti dipendenti pubblici devono sottoporre all’autorizzazione dell’Ordine i progetti di formazione

predisposti dai propri datori di lavoro che saranno valutati in termini di crediti formativi, conformemente

a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti linee guida.

5.7 Ai fini del raggiungimento del numero minimo di crediti stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento,

non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 36 crediti (24 crediti nel triennio

2014÷2016) derivanti dalle attività di cui ai punti 5.4, 5.5.

5.8 Entro il mese di febbraio di ogni anno ciascun iscritto compila, in forma cartacea o telematica online,

un formulario rilasciato dall’Ordine territoriale e predisposto dal C.N.A.C.C.P. (tramite piattaforma Moodle),

esplicativo del percorso formativo seguito nell’anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti e

le attività formative svolte. Al termine di ogni triennio l’iscritto autocertifica l’attività di formazione effettivamente

svolta. Il Consiglio dell’Ordine può eseguire controlli di conformità entro il termine di cinque

anni dalla data di svolgimento delle attività di formazione.

6. Procedure di autorizzazione degli eventi formativi

6.1 Documentazione necessaria per la attribuzione dei crediti

Per rispondere ai requisiti minimi della progettazione dei corsi di formazione oggetto delle presenti

Linee Guida, un Progetto Formativo deve contenere sia pure brevemente:

— Titolo

— Soggetto proponente

— Referente/Tutor/Direttore Scientifico

— Programma

— biettivi formativi

— Materiale didattico

— Numero di ore e Articolazione temporale

— Crediti attribuibili e richiesti

— Periodo indicativo di svolgimento del corso

— N° docenti e qualifica della Docenza con indicazione curriculare di massima

— Condizioni per l’attivazione del corso: numero minimo e massimo di partecipanti

— Sede di svolgimento

— Prova finale di verifica (preferibile anche se facoltativa)

— Attestazione di partecipazione

— Giudizio per docente

— Giudizio per il corso

— Eventuale costo di partecipazione

6.2 Procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi dagli Ordini territoriali

6.2.1 Ciascun Ordine territoriale dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull’effettivo

adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando

le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi dallo stesso organizzati.

Ai fini della verifica, l’Ordine deve svolgere attività di controllo anche a campione.

A tale scopo può istituire una apposita commissione costituita anche da soggetti esterni al Consiglio.

Ove l’iscritto non fornisca idonei documenti giustificati relativi agli accreditamenti entro il termine di

giorni 30 dalla richiesta, l’Ordine non provvederà all’attribuzione dei crediti.

6.2.2 I Consigli degli Ordini o le Federazioni regionali in forma sinergica come esclusivo coordinamento

degli ordini, entro il 31 ottobre di ogni anno, termine indicativo, non perentorio per il primo anno, deliberano,

anche di concerto tra loro, un piano dell’offerta formativa (POF) che intendono proporre nel

corso dell’anno successivo, indicando i crediti formativi attribuibili, in conformità al precedente punto

5, per la partecipazione a ciascun evento evidenziando gli eventuali costi per i partecipanti, segnalando

i soggetti attuatori e indicando i criteri e le finalità cui l’Ordine si è attenuto nella predisposizione del

programma stesso.

L’offerta formativa degli Ordini territoriali deve contenere corsi aventi ad oggetto:

— d’obbligo, materia deontologica, previdenziale e dell’ordinamento professionale;

— di preferenza, temi innovativi che rivestono un ruolo fondamentale trasversale a tutti gli indirizzi

professionali negli ambiti disciplinari riconducibili allo sviluppo sostenibile ed alla conservazione

delle risorse e dell’energia, alla sicurezza ed alla qualità dell’abitare degli edifici e delle città,

alla rigenerazione urbana sostenibile, alla conservazione dei beni culturali e del territorio.

Entro il medesimo termine del 31 ottobre il piano dell’offerta formativa deve essere trasmesso al

C.N.A.P.P.C..

6.2.3 I Consigli degli Ordini possono predisporre l’offerta formativa in modo autonomo in cooperazione

o convenzione con altri idonei soggetti mantenendo la prima responsabilità scientifica, funzionale ed

economica degli eventi.

6.2.4 Gli Ordini favoriscono l’adempimento dell’obbligo formativo degli iscritti, realizzando eventi formativi,

limitando la contribuzione richiesta ai partecipanti al solo recupero delle spese vive sostenute.

6.2.5 Gli Ordini potranno organizzare nel corso dell’anno eventi formativi ulteriori, rispetto a quelli già

programmati, indicando i crediti attribuibili secondo i criteri di cui al precedente punto 5 e dandone

comunicazione al C.N.A.P.P.C. per le valutazioni di competenza.

6.2.6 Il C.N.A.P.P.C. valuta i programmi delle offerte formative trasmesse dai Consigli dell’Ordine, costituendo

apposita Commissione ai sensi del Regolamento, e comunica all’Ordine un provvedimento ove

esprime il proprio parere sulla loro adeguatezza, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano

essere apportate, con l’obiettivo di assicurare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale,

delle suddette offerte. In mancanza di invio del provvedimento entro il termine di sessanta giorni dalla

ricezione dei piani delle offerte formative, gli stessi si intendono approvati. In caso di mancanza dei

requisiti minimi il C.N.A.P.P.C. avvierà subito una consultazione con l’Ordine provinciale per adeguare

consensualmente il piano formativo.

Gli Ordini devono:

— conservare copia degli attestati di partecipazione, fornendo originale al frequentante;

— conservare copia del materiale didattico utilizzato in ogni singolo corso;

— elaborare e conservare i risultati della valutazione finale se prevista;

il tutto in formato digitale.

6.2.7 L’Ordine organizzatore degli eventi è responsabile delle iniziative in termini qualitativi e quantitativi.

Il rilascio degli attestati di partecipazione e il conferimento dei crediti competono esclusivamente all’Ordine

che organizza gli eventi stessi e non agli Ordini a cui appartengono i partecipanti.

6.2.8 Ogni richiesta di patrocinio formulata al C.N.A.P.P.C. non comporta in alcun modo il riconoscimento

di crediti formativi.

6.2.9 Il C.N.A.P.P.C. , nel mettere a disposizione degli Ordini la piattaforma digitale, renderà progressivamente

automatica la valutazione dei programmi formativi e dei relativi accreditamenti sulla base di matrici

adeguate alle presenti linee guida ed alle loro modificazioni.

 

6.3 Procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi da associazione di iscritti

agli albi e da altri soggetti

6.3.1 in conformità al comma 2 dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012, l’organizzazione di corsi di formazione

può essere effettuata anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, previa motivata proposta

di delibera del Consiglio Nazionale da trasmettere al Ministro vigilante al fine di ottenere il parere vincolante

dello stesso.

6.3.2 Le attività formative autorizzate dal C.N.A.P.P.C. ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012, devono

rispondere ai seguenti criteri generali:

— prevedere, in relazione all’offerta formativa con riferimento alle materie di cui al precedente punto

3, l’utilizzo di qualificati docenti o cultori della materia, inerente l’area di competenza e di una

adeguata esperienza certificata da apposito curriculum, che dovrà essere trasmesso al C.N.A.P.P.C.

e all’Ordine territoriale di riferimento almeno 30 giorni prima dell’evento formativo;

— essere in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee;

— rilasciare gli attestati di frequenza con l’indicazione del soggetto formatore, eventuale normativa

di riferimento, dati anagrafici del corsista, specifica della tipologia di corso seguito con indicazione

del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato, periodo di svolgimento del corso,

firma del soggetto abilitato al rilascio dell’attestato;

— redigere e conservare un registro con i nominativi e i dati anagrafici dei soggetti a cui viene

rilasciato l’attestato, con descrizione del titolo, della data e della durata del corso, anche alla

luce dei crediti formativi riconosciuti ai frequentanti;

— rilasciare all’Ordine territoriale copia dell’elenco nominativo con firma di presenza dei soggetti

che hanno frequentato il corso;

— conservare copia dei singoli attestati di partecipazione, fornendone originale al frequentante;

— conservare una copia del materiale didattico utilizzato in ogni singolo corso;

— elaborare e conservare i risultati della valutazione finale se prevista.

La documentazione di cui sopra deve essere conservata sia presso il soggetto erogatore della formazione

sia presso l’Ordine Territoriale.

La documentazione sopra elencata deve essere fornita anche mediante modalità telematiche.

6.3.3 L’istanza di autorizzazione deve essere presentata entro il 30 settembre antecedente ciascun anno

formativo, nel termine ordinativo, non perentorio per il primo anno. Per gli eventi di carattere nazionale

l’istanza deve essere presentata al Consiglio Nazionale, mentre per quelli di carattere locale, agli Ordini

territoriali di competenza, secondo le modalità indicate nei rispettivi siti istituzionali.

Le associazioni di iscritti agli albi e gli altri soggetti potranno organizzare nel corso dell’anno eventi

formativi ulteriori, rispetto a quelli già programmati, indicando i crediti attribuibili secondo i criteri di

cui al precedente punto 5 e dandone comunicazione al C.N.A.P.P.C. per le valutazioni di competenza propria

e del Ministro competente.

6.3.4 Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici e la seguente documentazione da sommarsi a

quanto indicato al punto 6.1:

— atto costitutivo e statuto;

— relazione documentata sull’attività formativa svolta nell’ultimo triennio in ambito delle materie

di cui al precedente punto 3;

— programma annuale del progetto formativo con riferimento alle materie di cui al precedente

punto 3;

— le richieste trasmesse all’Ordine territoriale, verranno da quest’ultimo inviate al C.N.A.P.P.C. nel

termine di 15 gg dal ricevimento, con una sintetica relazione di valutazione della richiesta medesima.

6.3.5 Entro i successivi 30 giorni il Consiglio Nazionale trasmetterà al Ministro vigilante motivata proposta

di delibera, al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso.

Entro quindici giorni dal ricevimento del parere vincolante del Ministro vigilante il Consiglio Nazionale

comunicherà all’interessato le determinazioni assunte.

6.3.6 L’accreditamento degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini comporta il versamento

delle spese di segreteria, valutate di volta in volta in base alla complessità dell’istruttoria ministeriale

per il riconoscimento dei crediti.

6.3.7 Il C.N.A.P.P.C. e gli Ordini territoriali, si riservano, secondo le proprie competenze, la facoltà di controllare

e verificare anche successivamente all’evento, nelle forme che riterranno opportune, la rispondenza

del programma inviato e valutato rispetto all’effettivo svolgimento dei lavori, la reale partecipazione

dei relatori indicati nel programma medesimo, l’adeguatezza nonché l’attendibilità dei meccanismi di

attestazione della partecipazione all’evento. Potrà a tal fine richiedere al soggetto proponente idonea

documentazione.

6.3.8 La sostanziale difformità dell’evento realizzato rispetto a quanto autorizzato, è motivo di  contestazione e può comportare la modifica o la revoca dell’autorizzazione con conseguente riduzione o annullamento

dei crediti attribuiti allo specifico evento formativo.

6.3.9 Il rilascio dell’autorizzazione ad organizzare eventi formativi è di competenza del C.N.A.P.P.C. in

conformità al presente punto 6 delle linee guida.

6.4 Norme comuni

6.4.1 Ogni variazione sostanziale del programma formerà oggetto di specifica valutazione da parte del

C.N.A.P.P.C. circa la equivalenza dell’evento così come effettivamente realizzato rispetto al programma su

cui era fondata l’attribuzione dei crediti formativi.

6.4.2 Tutti i soggetti proponenti corsi e/o eventi formativi autorizzati sono tenuti a segnalare ai partecipanti,

per ciascun evento, il numero dei crediti formativi riconosciuti e rilasciare agli stessi un attestato

apposito, riportante gli estremi dell’autorizzazione del Consiglio Nazionale.

Ogni iscritto cura la registrazione dell’attività formativa svolta e dei relativi crediti professionali conseguiti

secondo le modalità appositamente determinate dall’Ordine territoriale. Tale registrazione può altresì

avvenire in automatico mediante rilevazione elettronica della presenza.

L’attribuzione dei crediti può altresì avvenire in automatico mediante rilevazione elettronica e pertanto

senza rilascio di attestato di frequenza.

6.5 Validazione attività formativa svolta all’estero

6.5.1 È competenza del C.N.A.P.P.C. validare crediti formativi relativi a corsi di aggiornamento professionale,

seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop et similia tenuti all’estero da istituzioni, enti,

organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari. A tal fine il professionista dovrà inviare al

proprio Ordine di appartenenza una espressa richiesta ed ogni documentazione utile attestante l’avvenuta

partecipazione alla attività formativa (a titolo esemplificativo, attestati di frequenza e di partecipazione,

programmi dell’attività formativa svolta, costi di partecipazione, ecc).

L’Ordine territoriale provvederà a trasmettere, previa sommaria valutazione, la richiesta al C.N.A.P.P.C.

entro il termine di giorni 15 dal ricevimento.

Il C.N.A.P.P.C., a seguito di valutazione ed istruttoria, comunicherà all’Ordine territoriale entro 60 giorni

dalla ricezione dell’istanza, il provvedimento con l’indicazione del numero dei crediti formativi attribuiti.

7. Esoneri

Il Consiglio dell’Ordine, su domanda dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo

svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:

a) maternità per un anno formativo; è comunque garantito il diritto all’aggiornamento online

e a

quelle iniziative alle quali l’iscritta ritiene opportuno partecipare;

b) malattia grave, infortunio, assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività professionale

per almeno sei mesi;

c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.

Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni, non sono tenuti a

svolgere l’attività di formazione professionale continua.

Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all’Ordine, per l’attività di verifica di competenza del medesimo,

una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:

— non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in

relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;

— non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;

— non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.

L’esenzione di cui ai commi precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo

temporalmente proporzionale. Al fine del riconoscimento dell’esenzione per malattia o infortunio l’iscritto

dovrà produrre certificato medico.

I crediti formativi comunque acquisiti durante il periodo per il quale l’iscritto è esentato dall’obbligo

formativo non possono essere computati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo.

Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo la obbligatorietà formativa cessa al compimento

del 70 anno di età.

8. Premialità e sanzioni

8.1 Premialità

L’Ordine provvederà a dare idonea evidenza qualitativa e quantitativa all’assolvimento dell’obbligo della

formazione professionale continua da parte degli iscritti attraverso gli strumenti a disposizione dell’Ordine

stesso, quali, a titolo esemplificativo e non esauriente:

— documento di regolarità formativa a cadenza annuale;

— registrazione dell’attività formativa nel Registro Unico;

— comunicazione agli enti degli elenchi di iscritti che hanno adempiuto agli obblighi previsti dal

regolamento;

— comunicazione agli enti degli elenchi degli iscritti che hanno maturato cfp extra e in quali settori.

8.2 Sanzioni

L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.P.R.

7 agosto 2012, n° 137.

L’Ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, è tenuto all’avvio dell’azione disciplinare in conformità

al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l’iscritto di un ravvedimento operoso,

nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale.

Tale inosservanza è valutata dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo, con

avvio dell’azione tendente ad accertare i motivi che hanno generato l’inosservanza.

9. Modifiche alle linee guida

Le presenti linee guida oltre che nel caso di immediate necessità, potranno essere emendate e/o integrate

al termine della fase sperimentale e, nel periodo successivo, con cadenza semestrale.

10. Disciplina transitoria

Per le attività formative sperimentali su base volontaria organizzate da Ordini territoriali, Associazioni

di iscritti e Fondazioni di Ordini territoriali, programmate successivamente, oppure in atto alla data di

approvazione del Regolamento da parte del Ministero competente, potranno essere riconosciuti crediti

formativi professionali da computarsi nel primo triennio (2014÷2016) in conformità e secondo i criteri

previsti dal regolamento e dalle presenti linee guida.

 

TABELLA DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP) ATTRIBUIBILI A CIASCUNA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

tabella crediti cfp per ogni attivita

 

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