Il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 7 Aprile 2015, ha approvato il “Regolamento interno al Fondo di Solidarietà”.
L’attivazione del predetto Fondo, che trova copertura in bilancio, costituisce oggi più che mai una modalità di sostegno ormai approntate nella maggior parte delle 28 categorie professionali autonome regolamentate nel nostro ordinamento.
Ciò in ossequio a metodiche di equiparazione del lavoratore autonomo al lavoratore subordinato per il quale lo Stato prevede forme imprescindibili di assistenza in situazioni di precarietà economica direttamente collegabili a situazioni imprevedibili ed impreviste d’impedimento o difficoltà discendenti da condizioni di salute gravi o delicate ovvero dal decesso del soggetto lavoratore.
Per quanto sopra, al Fondo di Solidarietà potranno accedere:
colleghi iscritti all’Ordine che, a causa di grave malattia o incidente invalidante, versino in precarie condizioni economiche;
familiari di colleghi che, a causa del decesso di questi ultimi, versino in precarie condizioni economiche;
colleghe in stato di maternità;
ai colleghi iscritti che versino in precarie condizioni economiche che risultano morosi e/o in ritardo con i pagamenti delle quote ordinarie d’iscrizione per un ammontare superiore a € 500.
Il contributo sarà riconosciuto su richiesta dell’avente diritto di cui all’art. 1 comma 2 e 3 del predetto regolamento, dopo la verifica da parte della Tesoreria dei parametri indicati e periodicamente aggiornati dall’Agenzia delle Entrate atti ad individuare i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sull’albo pretorio online.
Regolamento interno al fondo di solidarietà dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Agrigento.
ARTICOLO 1
Finalità
Con il presente regolamento l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di Agrigento intende attivare un insieme di norme relative alla concessione di contributi e/o modalità operative da prelevarsi dall’apposito Titolo relativo al Fondo di Solidarietà del bilancio dell’Ordine.
Il fondo ha la finalità di sostenere:
colleghi iscritti all’Ordine che, a causa di grave malattia o incidente invalidante, versino in precarie condizioni economiche;
famigliari di colleghi che, a causa del decesso di questi ultimi, versino in precarie condizioni economiche;
copertura finanziaria al contributo di solidarietà tramite esenzione della quota di iscrizione applicata alle colleghe che ne hanno fatto richiesta in stato di maternità come deliberato dal consiglio dell’ordine in data __/12/2014;
E’ concessa ai colleghi iscritti che versino in precarie condizioni economiche che risultano morosi e/o in ritardo con i pagamenti delle quote ordinarie d’iscrizione per un ammontare superiore a € 500, il pagamento rateale del residuo dovuto comprensivo di more ed interessi;
ARTICOLO 2
Accesso al contributo
Il contributo sarà riconosciuto su richiesta dell’avente diritto di cui all’art. 1 comma 2 e 3, dopo la verifica da parte della Tesoreria dei parametri indicati e periodicamente aggiornati dall’Agenzia delle Entrate atti ad individuare i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Le decisioni relative alla proposta di contributo, sarà ratificato dal Consiglio dell’Ordine.
ARTICOLO 3
Determinazione del contributo
L’ammontare del contributo, nei casi previsti all’art. 1 comma 2 lettere a), b), sarà valutato di volta in volta dal Consiglio dell’Ordine, che delibererà in merito, in base alle necessità del caso ed alla disponibilità del fondo.
Il singolo contributo massimo non potrà essere superiore ad € 500.
Nei casi previsti alla lettera c) del comma 2 di cui all’art. 1, l’importo è pari alla quota di iscrizione dell’anno di riferimento dell’istanza di richiesta.
Nei casi previsti dal comma 3 dell’art. 1, si prevede la rateizzazione del pagamento dell’importo che è determinato dal debito residuo comprensivo di mora ed interessi risultante dagli atti ufficiali dell’ufficio di tesoreria, per un numero massimo di 18 rate con interessi e costi a carico del richiedente.
ARTICOLO 4
Copertura finanziaria
Il fondo di solidarietà è determinato in fase di redazione del Bilancio preventivo e sarà oggetto di rivalutazione, ogni anno.
per i casi previsti al comma 3 di cui all’art. 1, si provvederà allo sgravio del debito ed alla contestuale emissione presso l’ente di riscossione delle rate di pagamento.
ARTICOLO 5
Amministrazione Trasparente
L’ordine in relazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, provvede di divulgare il presente regolamento tramite pubblicazione sul sito web istituzionale e relativa news agli iscritti.
L’approvazione dei contributi di solidarietà sono e saranno pubblicizzati tramite la contestuale pubblicazione dei verbali di consiglio.
ARTICOLO 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sull’albo pretorio online.
APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO CON DELIBERA N_ DEL 9/02/2015, con acquisizione parere positivo da parte dell’ufficio legale.