Caro/a Collega, desideriamo informarti che il 30/11/2012, era il termine ultimo per la denuncia al Catasto Edilizio Urbano dei Fabbricati Rurali ancora censiti al Catasto terreni (articolo 13, commi l4 ter e 14 quater del decreto legge 6/12/2011 n° 201).
Di seguito, vengono rappresentate le situazioni che si potevano presentare alla data del 30/11/2012, con le diverse casistiche:
a. Fabbricato censito al Catasto terreni come FR che aveva i requisiti di ruralità, questo andava censito al Catasto Fabbricati entro il 30/11/2012.
Nei casi di sanzione, fino alla NOTIFICA esplicita alla parte, si potrà usufruire dell’istituto del Ravvedimento Operoso ( nella nuova formulazione, cosiddetto LUNGO).
Questo potrà essere effettuato anche contestualmente alla presentazione dell’accatastamento.
b. Fabbricato censito al Catasto Terreni come FR che NON aveva più i requisiti di ruralità.
L’obbligo di denuncia al Catasto Fabbricati era dovuto a causa alle ordinarie prescrizioni ossia con riferimento alla data di perdita dei requisiti di ruralità (cioè entro il 31 gennaio dell’anno successivo fino al 11/03/2006 o entro i 30 gg successivi a tale perdita se avvenuta dopo il 12/03/2006 (art 34‐quinques DL 4/2006) e Circolare ADT n 3/2006).
Questo non è soggetto alle prescrizioni del DL 201/2011.
Nel caso si proceda solo ora all’accatastamento, le sanzioni potrebbero essere prescritte (se la perdita di ruralità è avvenuta prima del 01/12/2011). Si consiglia, comunque, di procedere al pagamento della sanzione con il ravvedimento operoso, e nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate dovesse riconoscere la prescrizione della sanzione di € 172,00, si potrà effettuare richiesta di rimborso.
c.Fabbricato che non era da accatastare ai sensi dell’art. 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, comma 2 (fabbricato in corso di costruzione; collabenti) o comma 3, (manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq; serre; manufatti isolati privi di copertura, tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 ml purché di volumetria inferiore a 150 mc; manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo).
In questa casistica rientrano anche i fabbricati ormai “diruti” o demoliti.
Questi NON sono soggetti alla prescrizioni del DL 201/2011.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco dei fabbricati rurali che risultano ancora censiti in Catasto Terreni, inviando un lettera di “RICHIESTA DI INFORMAZIONI” ai relativi proprietari. I destinatari rispondendo alla nota, potranno evidenziare i casi in cui non vi era obbligo di censimento, ai sensi del citato DL 201/2011 come aree prive di edificazioni (per esempio risultanti da frazionamenti di FR), fabbricati diruti o collabenti, oppure che avevano perso i requisiti di ruralità prima del 30/11/2012, ecc….
Nelle more di predisposizione ed invio delle informazioni richieste, l’Agenzia delle Entrate CONSIGLIA di provvedere comunque a regolarizzare tali “FR” mediante:
– Modello 26 per fabbricati demoliti/diruti;
– oppure APPOSITA SEGNALAZIONE;
In caso di inerzia, l’Agenzia delle Entrate procederà con l’attività di surroga con oneri a carico della parte.
A titolo esemplificativo, si riportano le sanzioni previste:
L’occasione è gradita per porgerVi Cordiali saluti.
Il Segretario (arch. Giuseppe Lalicata)
Il Presidente (arch. Alfonso Cimino)
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